Il lavoro temporaneo è stato introdotto in Italia a partire dagli anni '90 quando, sul mercato, si è iniziata a far sentire la necessità di introdurre la flessibilità nei rapporti di lavoro. Dopo un lungo dibattito, protrattosi per alcuni anni, il lavoro temporaneo è stato ammesso e disciplinato anche nel nostro Paese con la legge 24 giugno 1997, n.196. Da questa data in poi, le imprese e i lavoratori italiani hanno imparato a conoscere a utilizzare uno strumento ormai già consolidato nel panorama europeo.
Il lavoro temporaneo o interinale è, come dice il termine, un lavoro di carattere "temporaneo", provvisorio, e rappresenta una forma di rapporto di lavoro che ha durata limitata nel tempo. L'impresa fornitrice (agenzia interinale), svolge un'opera di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Per poter soddisfare esigenze di carattere temporaneo, le imprese possono ricorrere a questa forma di lavoro che coinvolge tre soggetti: l'impresa utilizzatrice, l'impresa fornitrice e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dall'impresa fornitrice ma presta la propria attività, per un periodo di tempo determinato, presso l'impresa utilizzatrice, sotto la direzione e il controllo di quest'ultima.
L'impresa fornitrice può assumere il lavoratore con contratto a tempo determinato, che di solito coincide con la durata della "missione" presso l'impresa utilizzatrice; può anche decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, inviandolo, di volta in volta, sulla base di specifici contratti di 'fornitura', anche presso diverse imprese utilizzatrici.
Il lavoro temporaneo o interinale è, come dice il termine, un lavoro di carattere "temporaneo", provvisorio, e rappresenta una forma di rapporto di lavoro che ha durata limitata nel tempo. L'impresa fornitrice (agenzia interinale), svolge un'opera di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.
Per poter soddisfare esigenze di carattere temporaneo, le imprese possono ricorrere a questa forma di lavoro che coinvolge tre soggetti: l'impresa utilizzatrice, l'impresa fornitrice e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dall'impresa fornitrice ma presta la propria attività, per un periodo di tempo determinato, presso l'impresa utilizzatrice, sotto la direzione e il controllo di quest'ultima.
L'impresa fornitrice può assumere il lavoratore con contratto a tempo determinato, che di solito coincide con la durata della "missione" presso l'impresa utilizzatrice; può anche decidere di assumere il lavoratore a tempo indeterminato, inviandolo, di volta in volta, sulla base di specifici contratti di 'fornitura', anche presso diverse imprese utilizzatrici.