Addetti primo soccorso per le aziende (Gruppo B - C)
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In aula
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Descrizione
Addetti alle misure di primo soccorso delle aziende rientranti nella tipologia B e C.
L'organizzazione del pronto soccorso è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo A:
- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo B:
- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo C:
- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
L'organizzazione del pronto soccorso è "modulata" sulla base di 3 diverse categorie individuate (gruppi A, B e C).
Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo A:
- aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;
- aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo B:
- aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Secondo quanto indicato nel DM 388/2003, appartengono al Gruppo C:
- aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Addetti primo soccorso per le aziende (Gruppo B - C)
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