Aggiornamento per RSPP – Datori di Lavoro
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Informazioni sul corso
Corso di aggiornamento
In aula
14 ore
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Descrizione
Il comma 3 dell'Art. 34 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011.
L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo - 11 gennaio 2012), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio e precisamente:
BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (11 gennaio 2012) e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente accordo - 11 gennaio 2012), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio e precisamente:
BASSO 6 ore MEDIO 10 ore ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (11 gennaio 2012) e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Destinatari
Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Prezzo
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Da 30 ¤ a 120 ¤
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Imperia