IL DURC: LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 98/2013 (“DECRETO DEL FARE”) - ACQUISIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO, VALIDITÀ, UTILIZZO
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IL DURC: LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 98/2013 (“DECRETO DEL FARE”) - ACQUISIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO, VALIDITÀ, UTILIZZO
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Descrizione
Tra le principali novità introdotte dal Decreto del "fare" (D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013) assumono fondamentale importanza le nuove norme in materia di acquisizione, rilascio e validità del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) il quale ha ancora una volta modificato il quadro normativo che disciplina il rilascio, l'esercizio e la validità del Durc, istituito originariamente, in materia di appalti, dall'articolo 86, comma 10 del Dlgs. 276/03.
Il DURC ha una validità uniforme e raggiunge ora i 120 giorni dalla data del rilascio. La validità è riferita solo al tempo e non anche allo scopo per cui è stato richiesto e rilasciato. Il documento non ha carattere di definitività, per cui eventuali irregolarità potranno essere sanate entro 15 giorni senza che questo possa compromettere la regolarità del pagamento dell'appalto.
Il corso si propone di approfondire i contenuti del D. L. n. 69/2013 (e le modifiche introdotte dalla Legge di conversione) in tema di gestione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Il legislatore, in applicazione dell'articolo 16-bis del Dl 185/09, aveva già posto direttamente a carico delle stazioni appaltanti pubbliche l'onere di acquisire d'ufficio il Durc dagli istituti tramite sistemi informatici. Tale procedura si estende ora in caso di pagamento delle prestazioni rese, oltre che nell'ambito dell'appalto, anche in caso di subappalti.
In particolare dal 2 settembre 2013 le Casse Edili e le sedi territoriali diInps e Inail recapiteranno i Durc (documenti unici di regolarità contributiva) esclusivamente tramite Pec (Posta elettronica certificata) agli indirizzi indicati dai richiedenti.
Pertanto, dalla stessa data del 2 settembre 2013 le richieste di rilascio del Durc dovranno obbligatoriamente contenere l'indirizzo Pec al quale sarà recapitato il documento. L'obbligo riguarderà le richieste presentate non solo dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori o dalle Soa (Società organismi di attestazione) ma anche quelle che perverranno dalle imprese. Queste ultime potranno indicare il loro indirizzo Pec o quello del consulente, secondo quanto previsto all'art. 31 del Decreto Fare (decreto-legge n. 69/2013).
In caso di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati del Durc anche in formato elettronico. Tale obbligo viene esteso ai fini del rilascio dell'autorizzazione che l'affidatario dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del cottimo, deve chiedere in base all'articolo 118, comma 8, del Dlgs 163/06 (Codice appalti pubblici), al soggetto aggiudicatore dell'appalto. Anche in questo caso sarà onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, chiedere all'istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il subappaltatore o cottimista interessato.
Programma
1. L'inquadramento. Gli artt.4, 5 e 6 del Regolamento Appalti Pubblici. 2. La tutela dei lavoratori. 3. Pagamento della retribuzione ai dipendenti dell'appaltatore. 4. Il Fallimento dell'appaltatore. 5. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.): Natura Giuridica. Il ruolo del responsabile del procedimento. 6. Durc e subappalto. 7. Utilizzo di Durc non veritiero. 8. Le imprese con sede all'estero e operanti nello Stato Italiano. 9. Durc e dichiarazione sostitutiva: l'art.14-bis della Legge 12 luglio 2011, n. 106 per i contratti di forniture e servizi. 10. Ministero del Lavoro – Nota 16 gennaio 2012 – DURC. Art.44 bis del D.P.R. n. 445/2000. Non autocertificabilità. 11. INAIL – INPS. Istruzioni operative 26 gennaio 2012. DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art.15 della L. n. 183/2011 al D.P.R. n. 445/2000. 12. Ministero del Lavoro. Circolare 16 febbraio 2012, n. 3 – Art.4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/06". Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza. 13. Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1/6/2012 n. 12: ?Documento unico di regolarità contributiva (DURC) - Art. 14, comma 6 bis , D.L. 5/2012, conv. Da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione. 14. Circolare Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione 31/5/2012 n. 6: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 15. La circolare dell'INPS n. 106 del 10 agosto 2012, in materia di solidarietà contributiva in materia di appalti. 16. L'onere di acquisire il DURC direttamente a carico delle stazioni appaltanti tramite sistemi informatici: estensione anche in caso di prestazioni rese, oltre che nell'ambito dell'appalto, anche nel caso di subappalti. 17. Appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: acquisizione del DURC in formato elettronico ai fini della verifica amministrativo – contabile. 18. Obbligo di acquisizione del DURC in formato elettronico esteso anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione che l'affidatario dei lavori, il quale intenda avvalersi del subappalto o del cottimo, deve chiedere in base all'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, al soggetto aggiudicatore dell'appalto. Onere della stazione appaltante, in presenza di tale istanza, di chiedere all'istituto o ente la certificazione di regolarità contributiva riguardante il subappaltatore o cottimista interessato. 19. La validità del DURC: dalla decisione del Consiglio di Stato (ordinanza del 23 aprile 2013) all'art.31 del Decreto del "Fare". 20. Utilizzo del documento per l'intero periodo di validità quadrimestrale riguardante le varie fasi dell'appalto per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, anche se diverse da quelle per cui è stato espressamente acquisito. 21. Utilizzo del DURC per: verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'affidamento (articolo 38, comma 1, letta i, del D. Lgs. 163/2006); verifica aggiudicazione (art.11, comma 8, D. Lgs. 163/2006); stipula contratto e pagamenti stati di avanzamento del lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture; rilascio del certificato di regolare esecuzione per quello di verifica di conformità e quello di regolare esecuzione. 22. Acquisizione di nuovo DURC per il pagamento del saldo finale indipendentemente dalla presenza di quelli precedenti ancora in corso di validità.
Destinatari
Dirigenti, funzionari e Responsabili di procedimento di uffici tecnici e contratti - Dipendenti interessati alla materia - Rappresentanti legali di imprese pubbliche e private operanti nei settori immobiliari, dei servizi, dei lavori edili e delle forniture
Titolo ottenuto
Attestato di partecipazione.
Se previsto nel singolo corso, al dipendente che supererà (test facoltativo) la prova di verifica finale Ebit rilascerà un attestato di profitto.
Promozioni
ogni 2 iscritti il terzo è GRATIS!
Prezzo
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Euro 400,00 + Iva al giorno (Iva esente per gli Enti Pubblici ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge n. 537/93). Le spese bancarie sono a carico dell'Ente partecipante. La quota include il materiale didattico ed il coffee break.
Professori
dott. ALESSANDRO QUARTA, Responsabile Area Affari negoziali Università del Salento - Esperto in materia di appalti e contratti - Componente di commissioni di gara - Ufficiale Rogante - Formatore EBIT, Scuola di Formazione e Perfezionamento per la P.A.
Luogo in cui si tiene il corso
Hotel Excelsior (via Giulio Petroni, 15)
Programma
9,30-13,00 e 14,00-17,00
IL DURC: LE NUOVE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 98/2013 (“DECRETO DEL FARE”) - ACQUISIZIONE IN FORMATO ELETTRONICO, VALIDITÀ, UTILIZZO
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione
Campus e sedi: EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Bari
Hotel Excelsior, via Giulio Petroni, 15
Bari
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Bologna
Viale Masini Hotel Design
Bologna
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Firenze
Hotel Embassy, via Jacopo da Diacceto, 8
Firenze
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Lecce
Viale della Libertà, 197/A
73100
Lecce
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Milano
Grand Hotel Puccini, Corso Buenos Aires, 33
Milano
EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione - Roma
Hotel Universo, Via Principe Amedeo, 5
Roma