L'articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. Il Comma 5 stabilisce che, per alcune attrezzature individuate in sede di Conferenza Stato-Regioni, è richiesta una specifica abilitazione degli operatori e si stabiliscono, inoltre, le modalità di riconoscimento di tale abilitazione: i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In questo quadro, si inserisce l'accordo della Conferenza Stato-Regioni 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, in cui sono state individuate tutte le attrezzature per le quali è necessaria un'apposita abilitazione e specifiche certificazioni che garantiscano la sicurezza della stessa attrezzatura.
Formazione ed aggiornamento
Il percorso formativo non è da considerarsi facoltativo, ma obbligatorio al fine del rilascio del patentino. Tutti coloro i quali debbano utilizzare macchinari od attrezzature devono essere in possesso della suddetta abilitazione. Questa è nata per garantire maggiore tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il patentino ha una validità di 5 anni e dovrà quindi essere rinnovato ad ogni scadenza.
I lavoratori incaricati all'utilizzo di macchinari ed attrezzature devono disporre di ogni informazione su di essi e devono ricevere una formazione e un addestramento adeguati, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolar modo:
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sulle condizioni di impiego delle attrezzature
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sulle situazioni anormali prevedibili
I soggetti individuati dalla Legge quali soggetti formatori sono:
-Regioni e Province, anche attraverso le proprie strutture operanti nel settore della prevenzione (ad esempio le Asl).
-Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
-L'INAIL.
-Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature, anche tramite società di servizi partecipate.
-Gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 98 del D.lgs 81/2008.
-Le aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici delle attrezzature in oggetto.
- I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 3 anni alla data di entrata in vigore dell'accordo nella formazione per le specifiche attrezzature in esso presenti.
-I soggetti formatori con esperienza documentata di almeno 6 anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia.
-Enti Bilaterali (D.lgs 10 settembre 2003) gli organismi paritetici (D.lgs 81/2008), entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione.
-Scuole edili
Il percorso formativo prevede vari moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali i cui contenuti variano in riferimento alla tipologia di attrezzature.
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